Per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità
Per i genitori la nascita di un figlio è uno sconvolgimento meraviglioso di ritmi ed equilibri di quella quotidianità alla quale si era abituati prima del lieto evento, prendersi cura di un figlio richiede impegno e sacrifici, soprattutto in termini di tempo.
Per tal motivo, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino, proprio per tutelare e sostenere maternità e paternità, la legislazione italiana prevede per i genitori lavoratori un congedo di maternità, obbligatorio per le mamme,un congedo di paternità obbligatorio per i papàe un congedo facoltativo parentale.
Per la mamma
Il congedo di maternità obbligatorio è l’astensione dal lavoro per le donne lavoratrici per un periodo complessivo di 5 mesi, il congedo può iniziare da 2 mesi prima del parto fino al giorno del parto stesso e devono essere continuativi.
La lavoratrice percepirà un’indennizzazione, coperta dall’INPS, corrispondente all’80% della sua retribuzione. Purtroppo solo in alcuni casi, i contratti collettivi prevedono che al datore di lavoro spetti il restante 20%.
Per il papà
Per incoraggiare i futuri o neo padri di famiglia, considerando l’importanza della presenza paterna per il nascituro e futuro neonato, il Decreto Legislativo 151/2001, ha istituito anche il congedo di paternità obbligatorio che obbliga appunto il padre genitore ad astenersi dal lavoro per dieci giorni, ed eventualmente aggiungerne uno facoltativo. E’ permesso scegliere quando poter godere del beneficio, sempre che il congedo abbia luogo non prima degli ultimi due mesi di gravidanza, fino a cinque mesi dopo la nascita.
E’ importante sottolineare che non sono concessi permessi ad ore, l’astensione dovrà essere di almeno un giorno interno, sebbene si permetta la non continuità dei giorni del congedo.Per lui la retribuzione sarà interamente coperta dall’INPS, ovvero l’indennizzo corrisponde al 100% della retribuzione.
Inoltre, lo stesso periodo di dieci giorni di astensione è prevista anche nel caso di decesso del figlio, se questo avviene tra la ventottesima settimana di gravidanza ed entro dieci giorni dalla nascita.
Per mamma e papà
In aggiunta ai congedi obbligatori, entrambi i genitori, sempre che siano lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche addottivi o affidatari, hanno diritto a richiedere, o meglio a prorogare i congedi di maternità e paternità, grazie all’istituzione del congedo parentale, un periodo facoltativo di astensione dal lavoro purché se ne faccia utilizzo entro i dodici anni di età del figlio o figlia.
Le disposizioni in materia di congedo parentale hanno subito nel tempo diverse modifiche, ed anche recentemente la normativa a riguardo è stata aggiornata. La Legge di bilancio 2023 infatti sancisce nuovi massimali di retribuzione, se nel 2022 l’INPS riconosceva il 30% della retribuzione media per nove mesi, aggiungendone tre rispetto a prima, il nuovo ordinamento introduce l’ulteriore aggiunta di una mensilità nella quale l’indennità spettante arriva all’80% della retribuzione, e permette alla coppia di decidere come distribuire nel tempo il congedo.
L’attuale disciplina in materia di congedo parentale stabilisce infatti che entrambi i genitori possono usufruire di dieci mesi complessivi di congedo facoltativo, nove di questi saranno indennizzati direttamente dall’INPS.
Per otto mesi si assegnerà un indennizzo pari al 30% della retribuzione e per un mese pari all’80% della stessa, sempre che questo mese “maggiorato” venga usufruito prima dei sei anni di età e solo se i genitori sono lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico.
Per il calcolo dell’indennizzo, quando la normativa cita la retribuzione, si riferisce al parametro di retribuzione media giornaliera, considerando il mese precedente l’inizio del congedo e includendo il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità ed eventuali premi o trattamenti accessori.
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali si può utilizzare del congedo parentale si segnala che, a differenza del congedo di maternità e per alcuni aspetti anche di quello di paternità, il congedo parentale può essere richiesto per alcune ore, alcuni giorni o per il mese intero. I genitori potranno decidere se avvalersi del congedo separato o congiunto, infatti 6 mesi del congedo possono essere destinati o alla madre o al padre, mentre 3 mesi non sono trasferibili all’altro genitore, ma restano utilizzabili da entrambi anche contemporaneamente.
Articolo aggiornato il 03 ottobre 2023